Archivio per la Categoria istituti giuridici

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Pubblicato su istituti giuridici il Aprile 29, 2008 da modestino

… “Quello che dovea essere, e non è stato, il programma della Sinistra deve diventare oggi il programma della Destra”

Discorso del Commendatore SILVIO SPAVENTA
letto la sera del 7 maggio 1880
nella sala dell’associazione costituzionale di Bergamo

poche parole e che non siano anche di data importanza

Pubblicato su istituti giuridici il Aprile 23, 2008 da modestino

ma siano una data dalla quale muovere qualcosa.

Di canonico nel festeggiamento di laurea non c’è stato niente. Non c’è stata nemmeno una delle persone che ho ringraziato bottiglia alla mano.

Da oggi non sono più studentessa ma, disoccupata.

 

mannaggia alla mamma del bambino…

Pubblicato su istituti giuridici il Aprile 9, 2008 da modestino

… E i puntini stanno per i comportamenti del mondo e dei suoi abitanti, nelle ultime settimane… Non mi venite a dire dire che sono strana. Attualizzo. Se a uno gli date uno schiaffo non è detta che come il buon Jesu vi porge l’altra guancia.

Lotteria n.2

Pubblicato su istituti giuridici, lotterie il Gennaio 28, 2008 da modestino

“(…) dal giudicato di condanna della pubbica amministrazione nascono per il cittadino un diritto soggettivo al risarcimento del danno ed un interesse occasionalmente protetto alla eliminazione della legittimità dell’atto amministrativo, eliminazione che è un preciso obbligo della pubblica amministrazione, posto nell’interesse pubblico e solo di riflesso a tutela dell’interesse pubblico”

E. Cannada-Bartoli, Osservazioni sull’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali ordinari in Studi Sassaresi, 1947, p. 126.

Se di perfezione parliamo non possiamo esimerci dal convenire tutti insieme che è oggettiva che, non è qualificabile in altro e ulteriore modo. La perfezione a volte risiede in dei concetti, in dei momenti e in dei volti. La perfezione per me esiste, la perfezione è anche la costante spinta alla vocazione. Molti - badate bene non troppi - anni fa, quando seguivo le lezioni di filosofia del diritto allo scopo meschino di apporre la mia firma in un verbale per poi alzarmi al primo “voltaspalle” del professore feci in tempo a rispondere a una banalissima domanda. Con il senno di poi non risposi effettivamente ma, custodii dentro il cassetto dei sogni quello che avrei voluto dire. “Perchè avete scelto giurisprudenza?” Oggi, al capolinea della mia esperienza universitaria mi rendo conto che rispondere interiormente ad una domanda non basta per renderla perfetta. Per rendere perfetto un sogno serve una vita, fatta di levatacce e nottate in bianco, colma di cuore in gola e ansie, puntellata di incertezze e bisogno di guardare al di la dello specchio. Qualunque sia la risposta che ho dato a quella domanda so per certo che in pochi l’hanno e l’avrebbero data.

Tutto ciò per introdurre la seconda lotteria del mio bellissimo regno di Palombella. Io dunque, regina Carolina imbastisco per il popolo mio tutto un concorso nel quale ognuno dei miei sudditi è chiamato a esporre la cosa più perfetta che abbia mai fatto. Il premio è di quelli che valgono: una crostata alla marmellata di more fatta dalle mie regie mani.

In bocca al lupo e buon divertimento!

Ci sarà stato un momento in cui le cose andavano diversamente?

Pubblicato su istituti giuridici il Novembre 14, 2007 da modestino

“Ora, in una società nella quale il cd. pluralismo raggiunge forme estreme che tendono a sfuggire alla sintesi propria dell’indirizzo politico generale, in cui il governo, più che il punto di riferimento dei conflitti sociali, ne è un mediatore se non una delle parti, nella quale la legislazione tende a frammentarsi in una serie di norme di settore, in leggi provvedimento, in disposizioni reatroattive, di sanatoria …. “

F. Sorrentino, Profili costituzionali della giurisdizione  amministrativa
in Dir. proc. amm., 1990, p. 84

 

 

Punctum dolens

Pubblicato su istituti giuridici il Novembre 13, 2007 da modestino

“La verità è che le profonde divisioni esistenti nel paese e nel parlamento tra le forze politiche non consentono una visione unitaria neppure dei problemi della giustizia…”

Aldo Maria Sandulli, I tribunali amministrativi regionali, Jovene, 1972, p.7

Problemi veri e falsi della giustizia amministrativa

Pubblicato su istituti giuridici il Ottobre 25, 2007 da modestino

“… Ma sono soprattutto convinto che l’esame della nuova legge, la determinazione della funzione di essa nella configurazione e nello sviluppo del sistema, non vadano affrontati con la disposizione d’animo di chi considera  l’assetto italiano di giustizia amministrativa come viziato in radice da un’ingiustizia (ingiustizia doppia, perchè l’attività della pubblica amministrazione viene sostanzialmente sottratta al controllo del giudice comune dei diritti e perchè effettuata contra ius, contro lo ius originario e “costituzionale” del 1865) e come infelice (perchè responsabile delle contorte ed enigmatiche risposte della giurisprudenza alle questioni concrete in materia di riparto di giurisdizioni) diminuzione dei poteri giurisdizionali del giudice ordinario a vantaggio del giudice amministrativo, con il pensiero più o meno espresso che l’essenziale rimanga sempre ristabilire il corretto equilibrio dei rapporti fra giudice ordinario e giudice amministrativo e restituire al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione la protezione del suo giudice generale e naturale.”

M. Nigro, La riforma del processo amministrativo, Giuffrè, 1980, p. 42-43

Cordoba c. Italia

Pubblicato su istituti giuridici il Settembre 17, 2007 da modestino

Ammetto di avere i miei limiti, non tollero tante cose ma è innegabile che io abbia espresso in maniera chiara l’alternanza dei fatti che hanno portato alle sentenze precedenti. Tenete duro perchè giovedì ho l’esame ergo non continuerò ancora per molto a fracassare le palle con la giurisprudenza comunitaria.

Corsivo mio… cazzi vostri!

Altra cosa che penso di aver messo in luce è l’importanza dei diritti fondamentali e il grande pregiudizio a cui un paese si espone nel caso in cui venga condannato per una violazione. E’ vero che la Corte di Strasbugo non ha poteri coercitivi e nemmeno di annullamento degli atti interni lesivi della CEDU ma, il prestigio di cui può coprirsi è tale da incutere timore reverenziale. In piena coscienza di ciò ho argomentato due delle sentenze a mia disposizione, più importanti sotto il profilo sostanziale. Il diritto d’aborto e il diritto di manifestazione del pensiero credo siano baluardi della società civile. E l’Italia per cosa poteva essere chiamata in causa se non per una cazzata compiuta da due soggetti che non hanno mai pagato per il detto e il fatto?

Il signor Cordoba all’epoca dei fatti era Procuratore della Repubblica presso la Procura di Palmi e indagava una persona che intratteneva rapporti con il Presidente della Repubblica. Piuttosto che limitarsi al consiglio di un valido avvocato, il già Senatore a vita pensò bene di inviare lettere sarcastiche e giocattoli al magistrato. Venne infruttuosamente esperito il primo grado di giudizio che si arenò sulle sogliè dell’immunità concedibile ex art. 68 Cost.

Vogliamo darci sotto di recidiva??? E andiamo di recidiva!!!

Il signor Cordova pensò bene di farsi insultare anche dall’onorevole Vittorio Sgarbi in uno dei suoi discorsi elettorali. Le parole utilizzate oltre a non essere raggurdevoli vennero definite “molto volgari” dal giudice di primo grado che condannò il parlamentare a due mesi di reclusione. Non pago della giusta pena ricorse fino alla Cassazione che cassò le sentenze di condanna grazie ad un’interpretazione (vi lascio immaginare quanto) estensiva della definizione “proprie funzioni”.

In entrambi i casi veniva inibita la possibilità all’insultato di elevare un grido di costituzionalità alla Corte di Palazzo della Consulta. Vogliamo abbondare??? E abbondiamo!!! Il ricorrente signor Cordoba si prese la briga di trascinare l’Italia fino a Strasburgo per la violazione degli artt. 6 (diritto a un equo processo), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione).

La Corte osservò in primis che a seguito delle deliberazioni parlamentari che favorivano l’insindacabilità parlamentare, il rifiuto degli organi giurisdizionali di sollevare conflitto d’attribuzione tra poteri dello Stato privava effettivamente il ricorrente della possibilità di qualsivoglia riparazione dal presunto pregiudizio. In secundis osservò come non veniva rispettato il canone della proporzionalità tra le affermazioni rilasciate, gli atti compiuti e la carica parlamentare.

Il caso Cordoba c. Italie si conclude con la condanna dello Stato Italiano al pagamento di 8.000 Euro per ogni processo intentato dinnanzi alla Corte EDU più il sostenimento delle spese processuali.

Ometto volontariamente il nome del Presidente della Repubblica che ha tanto, a mio parere, disonorato la Nazione coprendo i propri fanciulleschi gesti con il velo dell’immunità ma… Sgarbi no! Non passa perchè è vile nella sua vita politica così come lo è stato nella vicenda. In un articolo del 10 settebre 2007 tenta perfino l’erezione di se stesso a buon samaritano con queste frasi: “… non hanno pagato i magistrati colpevoli ma lo Stato, cioè i cittadini, cioè noi. E i diffamatori sono stati spesso promossi” inserite in un discorso volto a maledire chiunque si copra di reati diffamatori. Il resto ve lo risparmio in quanto prosegue difendendo la causa di Lele Mora e Fabrizio Corona. Non omette nemmeno un conteggio approssimativo delle spese processuali sostenute dallo stato per imbandire la gogna mediatica per il povero procacciatore di divinità… all’incirca 7 milioni di Euro.

Voi che poteve, popolo della bloggosfera, fate capire a Vittorio Sgarbi che lui c’è costato molto ma, moltissimo di più… minimo minimo 7.000.000 più 8.000 Euro!

Partito Comunista Unificato di Turchia e altri c. Turchia

Pubblicato su istituti giuridici il Settembre 15, 2007 da modestino

Nel 1990, l’anno successivo alla caduta del Muro di Berlino, in Turchia i sig. Sargin e Yagci decidono di fondare un partito e di chiamarlo comunista. Dopo pochi mesi a ridosso delle elezioni legislative, la Corte Costituzionale turca lo discioglie.
Dalle tesi addotte a sostegno del governo turco quale rappresentante legale dello stato convenuto in giudizio presso la Corte europea dei diritti dell’uomo si evince una definizione:
“… scegliendo di chiamarsi comunista si rifarebbe necessariamente ad una dottrina sovversiva e ad un progetto politico totalitario che viola l’unità politica e territoriale della Turchia e minaccia i suoi principi fondamentali di diritto pubblico, quale quello di laicità. Il comunismo presupporrebbe in tutti i casi una presa del potere violenta e avrebbe l’obiettivo di instaurare un ordine politico che sarebbe inaccettabile non soltanto in Turchia ma, anche negli altri Stati membri del Consiglio d’Europa. Il divieto di certi appellativi interverrebbe, d’altronde, anche in altri sistemi giuridici occidentali.”

Corsivo mio… auspicio il loro.

La verità rimane a mio avviso un’altra, scritta poche righe dopo le precedenti:  “Facendo, nei suoi statuti e nel suo programma una distinzione tra i turchi e i curdi, parlando dell’identità nazionale dei curdi, domandando il riconoscimento nella Costituzione dell’esistenza dei curdi, qualificando i curdi come nazione e reclamando per essi il beneficio del diritto all’autodeterminazione.”

Corsivo mio… paura la loro.

Grandi invenzioni

Pubblicato su istituti giuridici il Luglio 16, 2007 da modestino

Capita a volte di ascoltare il telegiornale e capita di ripensare a ciò che si ascoltato,  tanto più se lo si è fatto di sfuggita.

Il procuratore capo di Bologna (credo in quanto la mia era un’ ipersfuggita) oggi parlava dell’importanza che passa tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. Temo che l’italiano medio ignori la differenza che io, da brava studentessa di giurisprudenza, mi sono andata a riguardare nel manuale di diritto penale.

Dolo eventuale consiste “… nell’accettazione del rischio. Quando l’agente ha accettato la possibilità dell’evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo dell sua condotta, si può affermare che esso è voluto.” Nel caso opposto ricorre invece la colpa cosciente “caratterizzata dalla previsione dell’evento ma, sul presupposto  che questo non sia voluto.”

Potranno dirci mille cose ma:

1) la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale è utilissima soprattutto in applicazione della pena, la prima è meno punita;

2) il tutto si riduce a una riserva mentale e alla riuscita della sua prova.

Che dire se dovesse poi passare quel disegno di legge che prevede l’arresto immediato per i reati compiuti con dolo eventuale mentre per quelli con colpa cosciente si rinvierebbe alla discrezionalità del pm e giudice?