“Ora, in una società nella quale il cd. pluralismo raggiunge forme estreme che tendono a sfuggire alla sintesi propria dell’indirizzo politico generale, in cui il governo, più che il punto di riferimento dei conflitti sociali, ne è un mediatore se non una delle parti, nella quale la legislazione tende a frammentarsi in una serie di norme di settore, in leggi provvedimento, in disposizioni reatroattive, di sanatoria …. “

F. Sorrentino, Profili costituzionali della giurisdizione  amministrativa
in Dir. proc. amm., 1990, p. 84

 

 

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