“… Ma sono soprattutto convinto che l’esame della nuova legge, la determinazione della funzione di essa nella configurazione e nello sviluppo del sistema, non vadano affrontati con la disposizione d’animo di chi considera l’assetto italiano di giustizia amministrativa come viziato in radice da un’ingiustizia (ingiustizia doppia, perchè l’attività della pubblica amministrazione viene sostanzialmente sottratta al controllo del giudice comune dei diritti e perchè effettuata contra ius, contro lo ius originario e “costituzionale” del 1865) e come infelice (perchè responsabile delle contorte ed enigmatiche risposte della giurisprudenza alle questioni concrete in materia di riparto di giurisdizioni) diminuzione dei poteri giurisdizionali del giudice ordinario a vantaggio del giudice amministrativo, con il pensiero più o meno espresso che l’essenziale rimanga sempre ristabilire il corretto equilibrio dei rapporti fra giudice ordinario e giudice amministrativo e restituire al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione la protezione del suo giudice generale e naturale.”
M. Nigro, La riforma del processo amministrativo, Giuffrè, 1980, p. 42-43
Un Commento
ahahaha.. andava qua vero?
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